Art. 3.

      1. A decorrere dall'anno 2007, lo Stato provvede, ai sensi del comma 2, a finanziare la ricerca e la sperimentazione di valide metodologie alternative alla sperimentazione animale.
      2. Con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, provvede ad individuare modalità, procedure e soggetti beneficiari dei finanziamenti previsti dal comma 1.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»

 

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dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.