1. A decorrere dall'anno 2007, lo Stato provvede, ai sensi del comma 2, a finanziare la ricerca e la sperimentazione di valide metodologie alternative alla sperimentazione animale.
2. Con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, provvede ad individuare modalità, procedure e soggetti beneficiari dei finanziamenti previsti dal comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»